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Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

Legge 24 giugno 1923, n. 1395

Art. 1 Il titolo di ingegnere e quello di architetto, spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito, i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12 (art. 60, 61 reg. prof.).

Art. 2 Sono istituiti l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti in ogni provincia, e ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti (art. 1 e 2 reg. prof.).
Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3 Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (art. 7 reg. prof.). Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4 Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbono valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Art. 5 Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto …. sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine..., a termini dell'art. 1 del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103… Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine (art. 29 e seg. e 37 reg. prof.), che esercita le seguenti attribuzioni: proceda alla formazione (art. 2 e seg. reg. prof.) e alla revisione (art. 22 reg. prof.) e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni (art. 23 reg. prof.); provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; può entro i limiti strettamene necessari a coprire le spese dell'ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli sopra previsti e quello del contributo per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo (art. 18, 37 e 50 reg. prof.); dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui agli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26 27, 28 e 30 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Art. 6 Contro le decisioni dei Consigli degli Ordini, così degli ingegneri, come degli architetti, è dato ricorso ai Consigli nazionali [13] di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, giusta le norme in esso stabilite.

Art. 7 Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, della istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'Albo. Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. II albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici. Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate. Con apposito regolamento sulla proposta dei ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi Collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

Disposizioni transitorie

Art. 8 Ferma la condizione di cui all'art. 3, possono essere iscritti nell'albo pur non possedendo il requisito di cui all'art. 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente; siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.

Art. 9 Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione d'ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio. Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal Ministro della istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli istituti superiori e fra i liberi professionisti delle rispettive professioni. A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti. Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

Art. 10 Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da una Accademia o Istituto di Belle Arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come architetti. Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 11 Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il Presidente della Corte di Appello o, nelle province dove non è sede di Corte di Appello, il Presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo.

Art. 12 Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

Approvazione del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto


R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

Capo 1 - Dell'Albo


Art. 1 In ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo (art. 2 legge).

Art. 2 Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo. Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal Primo Presidente della Corte di Appello. Quando gli architetti iscritti negli albi delle province comprese in un distretto di Corte di Appello non raggiungano nel complesso il numero di 25, essi saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo di provincia appartenente ad una Corte di Appello vicina, che verrà determinato con decreto dei Ministro per la giustizia. Con analogo provvedimento possono riunirsi in unico albo, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti di Appello, in ciascuna delle quali non si raggiunga Il numero minimo di iscrizioni richiesto. La stessa disposizione si applica agli ingegneri.

Art. 3 L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità, la residenza (art 2). La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione. Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4 Gli ingegneri ed architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti. (art. 2, 3) [21] . Per essre iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 (2), salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento (articoli 5, 7) [22] . Potranno essere iscritti nell'albo, [23] a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485 [24] .

Art. 5 Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario aver superato l'esame di Stato, a norma del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 [25] - ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923 e 1395 del presente regolamento (art. 4). Soltanto però agli iscritti nell'Albo possano conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art 4 della detta legge 24 giugno 1923 n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso articolo 4 e nell'articolo 56 del presente regolamento.

Art. 6 Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente (art. 7).

Art. 7 La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'Ordine (art. 6), redatta in carta da bollo da L. 100 [26] e munita dei seguenti documenti (art. 3 legge):
a) certificato, di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia [27] ;
c) certificato di residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato [28] , ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo articolo 60;
f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.
Non può essere iscritto nell'albo, chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte della legge 8 giugno 1874 n. 1938 [29] , sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale. Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari (art. 43 e seg.). Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 8 Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo (art. 6, 7). La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente (art. 9, 10) [32] .

Art. 9 La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello, stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al Procuratore della Repubblica.

Art. 10 Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine (art. 9), l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese dalla notificazione (art. 14). Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 11, 12, 13 ...

Art. 14 E' istituito in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale rispettivamente degli ingegneri e degli architetti. I Consigli nazionali sono formati ciascuno di undici componenti eletti dai Consigli degli Ordini della rispettiva professione. Nelle elezioni dei Consigli nazionali s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti e frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto per ogni cento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti dai seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero. I Consigli degli ordini devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio Nazionale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio dell'Ordine. I componenti del Consiglio nazionale restano in carica tre anni. I componenti dei Consigli nazionali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario. I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento. I componenti dei Consigli nazionali devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive, che svolgono nei Consigli degli Ordini che non hanno alcun componente nel Consiglio Nazionale stesso. Il Componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale. Per la validità delle sedute del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente del Consiglio nazionale ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 15 [Adempiono alle mansioni di Segreteria della Commissione Centrale magistrati trattenuti nel Ministero della Giustizia, nonché funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, nominati dai rispettivi ministri] [39] .

Art. 16 ...

Art. 17 Contro la deliberazione del Consiglio nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa ne in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere [41] .

Art. 18 Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine. I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo [42] .

Art. 19 Il Consiglio nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno [43] le norme per il procedimento, relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20 La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunziata, dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione (art. 43 e seg.) [44] .

Art. 21 Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio nazionale, in conformità del precedente articolo 10. Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità del suindicato articolo 10 [45] .

Art. 22 Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali, avranno diritto di reclamo in conformità del precedente articolo 10 [46] .

Art. 23 L'albo, stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai ministeri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione, nonché al Consiglio nazionale ed agli altri Consigli dell'Ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Art. 24 Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di architetti. Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:
a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.
Avvenuta la iscrizione nell'Albo del nuovo Ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25 Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica e delle Colonie.

Capo 2 - Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine

Sezione 1 - Dell'Ordine


Art. 26 La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine [48] , è indetta dà presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza. La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27 Le adunanze generali sano ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie [49] provvederanno all'elezione da membri del Consiglio, all'elezione, quando del caso, dei designati per il Consiglio nazionale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede l'assemblea [50] . Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti [51] , che ne abbiano fatto richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente salvo per quanto riguarda le adunanze per l'elezione del Consiglio [52] .

Art. 28 In caso di assenza del presidente del Consiglio, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo [53] . Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30.

 
   
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