Riversamento automatico dei domicili digitali dei professionisti iscritti in INI-PEC all´interno dell´Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD)

Il Codice dell’Amministrazione Digitale ha istituito due registri di domicili digitali:

- uno che raccoglie quelli dei professionisti iscritti ad Albi che hanno l’obbligo di avere un domicilio digitale (il registro INI-PEC),

- l’altro che invece raccoglie i domicili digitali delle persone fisiche al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di poter dialogare con il cittadino non più in forma cartacea ma direttamente in forma digitale (INAD).

Mentre per il registro INI-PEC l’iscrizione è obbligatoria e i dati vengono comunicati e aggiornati dall’Ordine di appartenenza del singolo professionista, per INAD l’iscrizione è volontaria, e l’aggiornamento è a cura del diretto interessato.

In sede di istituzione del registro INAD, in maniera automatica, tutti i domicili dei professionisti iscritti in INI-PEC sono stati riversati in INAD. Questo significa che il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC, trasferito anche in INAD, diviene utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale (per es. multe, certificati, ecc.) concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.

Il Comunicato congiunto MIMIT/AgID prot. n.156298 del 29/07/2025, ha specificato che:

• ai sensi delle Linee guida adottate dall’AgID, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all’interno dell’INAD, ove è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali;

• in tale lasso temporale, il professionista ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale in INAD, eleggendone uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale;

• decorso il termine di trenta giorni, l’AgID provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell’indice INAD.

Nel caso in cui, in questo lasso di tempo, il professionista non provvedesse alla modifica del domicilio digitale in INAD, il domicilio digitale professionale sarà utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni anche per l’invio di documentazione e dati inerenti alla sfera privata del titolare della casella pec.

Si allega Comunicato congiunto MIMIT/AgID prot. n.156298 del 29/07/2025


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1File1855 CNI 320 INIPE-INAD Allegato.pdf276 kB01/08/2025224

Categoria: Attività del Consiglio: Varie - Pubblicato da Silvia Carbonari il 01/08/2025 12:49