“La legge professionale del 24 giugno 1923, n. 1395 affida agli Ordini provinciali la tutela del titolo e dell'esercizio della professione che si realizza, in primo luogo, mediante la tenuta dell'Albo cui ogni professionista (articolo 1, legge 25 Aprile 1938, n° 897) deve necessariamente iscriversi se vuole esercitare la professione.”
Legge 25 aprile 1938, n. 897 - Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 7 luglio 1938)
Art. 1 - Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.
Art. 2 - Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.
Art. 3 - Le attribuzioni relative alla tenuta degli albi ed alla disciplina degli iscritti, attualmente affidate a giunte, commissioni o comitati a termini degli ordinamenti per le professioni di ingegnere, architetto, chimico, esercente la professione in materia di economia e commercio, dottore in agraria, perito agrario, geometra e perito industriale sono esercitate direttamente dai direttori dei sindacati fascisti periferici di categoria, osservate, anche per quanto riguarda le impugnazioni delle decisioni innanzi alle commissioni centrali, le disposizioni degli stessi ordinamenti relative a tali attribuzioni.
In confronto dei ragionieri iscritti negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio, le attribuzioni predette sono esercitate dai direttori dei sindacati fascisti dei dottori in economia e commercio.
Qualora i poteri dei direttori siano stati affidati al segretario o ad un commissario ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563 o dell'art. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le attribuzioni di cui ai precedenti commi sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri nominati dal ministro per le corporazioni di concerto col ministro per la grazia e giustizia, tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione sindacale.
Art. 4 - In confronto dei membri dei direttori dei sindacati periferici, il potere disciplinare spetta al direttorio del sindacato nazionale della categoria, ed in confronto dei membri del direttorio del sindacato nazionale alla rispettiva commissione centrale. Per i professionisti che fanno parte della commissione centrale il potere disciplinare è esercitato dalla stessa commissione.
I direttori dei sindacati nazionali e la commissione centrale osservano, per i procedimenti disciplinari, le norme applicabili per gli stessi procedimenti innanzi ai sindacati periferici.
Nei procedimenti di cui al comma precedente, avverso le decisioni dei sindacati nazionali è ammesso il ricorso alla commissione centrale, osservate le forme e i termini stabiliti per i ricorsi avverso le decisioni dei sindacati periferici; avverso le decisioni della commissione centrale è ammesso il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione del regno, a termini dei vigenti ordinamenti professionali.
Qualora i poteri dei direttori dei sindacati nazionali siano stati affidati al segretario o ad un commissario ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni disciplinari spettanti ai direttori medesimi a termini dei commi precedenti sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto da sei membri nominati dal ministro per le corporazioni di concerto col ministro per la grazia e giustizia, fra i professionisti iscritti negli albi della rispettiva categoria.
Art. 5 - Nel caso preveduto nell'art. 3, ultimo comma, della presente legge, le attribuzioni ivi menzionate sono esercitate, osservate le norme degli ordinamenti professionali richiamate nello stesso art. 3, dal presidente del tribunale nel capoluogo della circoscrizione sindacale fino a quando non sia costituito il comitato di cui al medesimo comma.
Nel caso di riconoscimento giuridico di un nuovo sindacato o di revoca del riconoscimento giuridico di un sindacato già esistente saranno emanate, con decreto del ministro per le corporazioni di concerto col ministro per la grazia e giustizia, le norme per la formazione e la tenuta dei relativi albi professionali e per l'esercizio delle funzioni disciplinari.
Art. 6 - I collegi dei ragionieri e le commissioni per i collegi medesimi sono aboliti e le loro attribuzioni sono deferite ai direttori dei sindacati periferici di categoria, i quali le esercitano osservate le disposizioni stabilite dal vigente ordinamento della professione di ragioniere.
Avverso le decisioni dei direttori dei sindacati in materia di iscrizione negli albi ed in materia disciplinare è dato ricorso alla commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio, secondo le norme applicabili per i ricorsi avverso le decisioni nelle stesse materie dei direttori dei sindacati dei dottori in economia e commercio.
Quando la commissione centrale di cui all'art. 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 588, decide sui ricorsi riguardanti esercenti in economia e commercio, sono chiamati a farne parte, quali componenti di designazione sindacale, cinque dottori in economia e commercio iscritti negli albi nominati tra quelli all'uopo designati in numero doppio dal sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio.
Quando invece la commissione decide sui ricorsi riguardanti i ragionieri, i cinque membri di cui al precedente comma sono sostituiti da altri cinque membri iscritti negli albi dei ragionieri, nominati su designazione in numero doppio del sindacato nazionale fascista dei ragionieri.
Nulla è innovato riguardo alla nomina degli altri membri della commissione.
Art. 7 - Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del ministero degli affari esteri.
La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesto dal regolamento professionale l'esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.
Art. 8 - Ferme rimanendo le disposizioni del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 963, e del regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1874, per quanto riguarda la vigilanza del ministero dell'interno sulle professioni sanitarie, la sorveglianza sull'osservanza delle norme riguardanti la formazione, la tenuta degli albi professionali, l'adempimento delle funzioni disciplinari ed in generale l'esercizio delle professioni prevedute dalla presente legge spetta al ministro per la grazia e giustizia ed al ministro per le corporazioni, i quali la esercitano previe reciproche intese.
Disposizioni finali e transitorie
Art. 9 - La disposizione di cui all'art. 1 avrà effetto dal 1° luglio 1939.
La trattazione degli affari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle giunte, commissioni o comitati menzionati nell'art. 3, è proseguita ai direttori dei competenti sindacati. Dalla stessa data la trattazione dei ricorsi di competenza delle corti di appello in confronto dei ragionieri, non ancora definiti alla data medesima, è proseguita dalla commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni di appartenenza dei collegi dei ragionieri sono devoluti di diritto ai sindacati di categoria delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano ai collegi nei diritti e obblighi che questi abbiano a tale data.
Art. 10 - Le giunte, le commissioni o i comitati menzionati nell'art. 3, che alla data di pubblicazione della presente legge fossero scaduti e non ancora ricostituiti, s'intendono riconfermati in carica fino all'entrata in vigore della legge stessa, qualora il ministro per la grazia e giustizia non ritenga di provvedere alla loro ricostituzione in conformità agli ordinamenti professionali vigenti.
In ogni caso le giunte, le commissioni o i comitati anzidetti, che vengano a scadere posteriormente alla data medesima, rimangono in carica fino alla entrata in vigore della presente legge, salva la facoltà del ministro per la grazia e giustizia di cui al comma precedente.
Art. 11 - Con decreti realii da emanarsi su proposta del ministro per la grazia e giustizia di concerto coi ministri per le finanze e per le corporazioni a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della presente legge, la quale, salvo il disposto del primo comma dell'art. 9, andrà in vigore nel centottantesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.
“Le disposizioni normative (legge del 24 Giugno 1923, n° 1395 inerente la tutela del titolo e dell'esercizio professionale, e Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n° 2537, recante norme di regolamento per la professione d'ingegnere) disegnano l'ordinamento professionale degli ingegneri la cui struttura portante è costituita dai Consigli dell'Ordine in ogni capoluogo di provincia. Essi sono attualmente 106.”
LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395 - Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli architetti.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1923)
Art. 1. - Il titolo d’ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.
Art. 2. - E’istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia. Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.
Art. 3. - Sono iscritti nell'albo coloro al quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono del diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della L. 28 giugno 1874, n. 1938.
Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.
Art. 4. - Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dell'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.
Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.
Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.
Art. 5. - Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni (1):
1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine, amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L.28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.
Art. 6. - Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.
Art.7.- Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito Il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.
Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11, albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici.
Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato dalle scuole Regie pareggiate o parificate.
Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di. cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.
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V. capo I del D. Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, a. 382
Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 - Approvazione del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto.
Capo I
Art. 1 - In ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti, aventi sede nel comune capoluogo...
Art. 2 - Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo.
Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal Primo Presidente della Corte di Appello.
Art. 3 - L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità (1), la residenza.
La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione. Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.
(1) Ora, luogo e data di nascita per effetto del DPR 2 maggio 1957, n. 432
Art. 4 - Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento.
Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'art. 3, capoverso della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.
Art. 5 - Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario aver superato l'esame di Stato, a norma del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento.
Soltanto però agli iscritti nell'Albo possano conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art 4 della detta legge 24 giugno 1923 n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.
Art. 6 - Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.
Art. 7 - La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'Ordine, redatta in carta da bollo e munita dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
c) certificato di residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo articolo 60;
f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.
Non può essere iscritto nell'albo, chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874 n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale. Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari (art. 43 e seg.). Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.
Art. 8 - Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo.
La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.
Art. 9 - La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello, stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al Procuratore della Repubblica.
Art. 10 - Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine, l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese dalla notificazione.
Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.
Art. 11 - L’assemblea generale delibera sul ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal consiglio dell’ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell’assemblea. In tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione.
Art. 12 - La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell’art. 28.
Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del consiglio dell’ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata.
Alle notifiche delle deliberazioni dell’assemblea generale sarà provveduto nei modi e nei termini di cui all’art. 9.
Art. 13 - Contro le deliberazioni dell’assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del Procuratore della Repubblica, alla commissione centrale di cui all’articolo seguente.
Art. 14(2) - E' istituito in Roma, presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale rispettivamente degli ingegneri e degli architetti. I Consigli nazionali sono formati ciascuno di undici componenti eletti dai Consigli degli Ordini della rispettiva professione.
Nelle elezioni dei Consigli nazionali s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti e frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto per ogni cento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti dai seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero. I Consigli degli ordini devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio Nazionale.
Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio dell'Ordine.
I componenti del Consiglio nazionale restano in carica tre anni. I componenti dei Consigli nazionali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento. I componenti dei Consigli nazionali devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive, che svolgono nei Consigli degli Ordini che non hanno alcun componente nel Consiglio Nazionale stesso.
Il Componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale. Per la validità delle sedute del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente del Consiglio nazionale ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.
(2) Così modificato dal D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382
Art. 15 - Adempiono alle mansioni di Segreteria del Consiglio Nazionale magistrati trattenuti nel Ministero della Giustizia, nonché funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, nominati dai rispettivi ministri (2).
(2) Gli Uffici di Segreteria dei Consigli Nazionali presso il Ministero della Giustizia sono diretti da un magistrato di grado non superiore al quinto, coadiuvato da non più di 4 cancellieri (art. 8 del D.Lgs. C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597).
Art. 16. - L’impugnazione dinanzi alla commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al Procuratore della Repubblica. La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.
Art. 17 - Contro la deliberazione del Consiglio nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa ne in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.
Art. 18 - Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine. I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.
Art. 19 - Il Consiglio nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento, relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.
Art. 20 - La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunziata, dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione (art. 43 e seg.).
Art. 21 - Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio nazionale, in conformità del precedente articolo 10. Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità del suindicato articolo 10.
Art. 22 - Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali, avranno diritto di reclamo in conformità del precedente articolo 10.
Art. 23 - L'albo, stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai ministeri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione, nonché al Consiglio nazionale ed agli altri Consigli dell'Ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
Art. 24 - Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di architetti. Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:
a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.
Avvenuta la iscrizione nell'Albo del nuovo Ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.
Art. 25 - Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica e delle Colonie.
Capo II
Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine
Sezione I
Art. 26 - La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine, è indetta dal presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.
La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 27 - Le adunanze generali sano ordinarie e straordinarie.
Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall’art. 30 e provvederanno all'elezione da membri del Consiglio, all'elezione, quando del caso, dei designati per il Consiglio nazionale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.
Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.
Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.
Art. 28 – La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell’ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vicepresidente, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo. Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 33.
Sezione II
Del Consiglio dell'Ordine
Art. 29 Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti è retto dal Consiglio.
Artt. 30, 31, 32, 33, 34 – vedi D.Lgs. Luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 382
Art. 35 Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario e un tesoriere.
Art. 36 Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.
Art. 37 Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari (art. 5, legge 24 giugno 1923, n. 1395):
1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga o sia adempiuto con probità e diligenza;
2) prende i provvedimenti disciplinari;
3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria;
4) determina il contributo annuale da corrispondersi ad ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine e, eventualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale (artt. 14, 18) nonché le modalità del pagamento del contributo (art. 50); 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, si intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine; 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.
Art. 38 Il presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso.
In caso di assenza del presidente, il Consigliere più anziano ne fa le veci.
Art. 39 Il segretario riceve le domande di iscrizione all'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio; cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.
In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.
Art. 40 Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.
Deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
b) registro contabile di entrata e di uscita;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio dell'Ordine.
In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere economo.
Art. 41 – Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell’ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell’assemblea generale ordinaria.
Art. 42 Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.
CAPO III
Dei giudizi disciplinari
Art. 43 Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.
Art. 44 Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto del l'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di giorni 15 per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.
Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.
Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento si procederà in sua assenza.
Art. 45 Le pene disciplinari che il Consiglio può pronunziare contro gli iscritti nell'albo sono:
1) l'avvertimento;
2) la censura;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.
Esso è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.
Art. 46 Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo, giusta l'art. 7 del presente regolamento, in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.
Art. 47 Chi sia stato cancellato dall'albo in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:
a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedure penale;
b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.
La domanda deve essere corredata dalle prove giustificate e, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli artt. 10, 13 e 16 del presente regolamento.
Art. 48 Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all’assemblea generale nel termine di giorni 15 dall’avvenuta notificazione.
Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal Procuratore della Repubblica nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell’ordine entro cinque giorni.
Contro le deliberazioni dell’assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all’interessato che al procuratore della Repubblica, in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.
Art. 49 L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione del Consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di Appello. Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all’assemblea generale dell’ordine cui appartiene lo stesso consiglio.
Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale in conformità dell'art. 10.
Art. 50 Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.
CAPO IV
Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto
Art. 51 Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre e trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie. alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Art. 52 Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20.6.1909 n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione d'architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
Art. 53 Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni di ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date con i regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 24 giugno 1923 n. 1395.
Art. 54. - Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della L.24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del RX). 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere- architetto presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'ari. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.
La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nel termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, al mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.
Art. 55 Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso. Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che l'arte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall'art. 52.
Art. 56 Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24.6.1923 n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritti nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;
b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle località professionisti iscritti all'albo, a quali affidare la perizia o l'incarico.
CAPO V
Disposizioni generali
Art. 57. - Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale la eserciti direttamente ovvero per il tramite del procuratori generali presso le corti di appello e dei procuratori della Repubblica. Il ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi consigli. Il ministro per la giustizia, sentito lì parere del consiglio di Stato, può sciogliere il consiglio dell'ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso, le attribuzioni del consiglio sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'ordine per la elezione del consiglio. Qualora il consiglio dell'ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'ordine stesso e riferisce al ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti.
Art. 58 Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, si intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine.
CAPO VI
Disposizioni di coordinamento e transitorie
Art. 59 Questo articolo ha esaurito la sua efficacia.
Art. 60 I diplomi menzionati nell'art. 1 della legge 24.6.1923 n. 1395 costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art. 7 lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31.12.1924, ai termini dell'art. 31 del R.D.L. 25.9.1924 n. 1585*, ovvero li conseguiranno entro il 31.12.1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31.12.1923, n. 2909.
Art. 61 Il grado accademico di ingegnere o architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24.6.1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati all'art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.
Art. 62 Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei Comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.
I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.
E' riservata alle singole amministrazioni dello Stato, la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.
Art. 63 Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni l'iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
“L'iscrizione all’albo si rende indispensabile in considerazione del preminente interesse che riveste per la collettività l'accertamento dei requisiti di capacità e preparazione tecnica del professionista. Per ottenere l'iscrizione è necessario aver conseguito il relativo titolo accademico ed aver superato un apposito esame di Stato che abilita all'esercizio della professione. E’ importante notare come l'esame di stato è anche sancito dall'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana ove recita: "E’ prescritto un esame di stato per ...l’abilitazione all’esercizio professionale".
Il recente D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 modifica la previgente struttura dell'Albo degli Ingegneri dividendolo in sezioni e settori a seconda della formazione accademica e degli esami di Stato sostenuti dall'iscritto. Esso presenta tuttavia alcune incongruenze che andranno definite al più presto o direttamente con atto legislativo di rettifica o a seguito dell'esito dei ricorsi al Tribunale amministrativo che alcuni Consigli Nazionali delle professioni, fra cui il Consiglio Nazionale degli Ingegn
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